Art. 5.
(Fondo rotativo).

      1. I soggetti che possono essere destinatari di finanziamenti per la realizzazione di infrastrutture irrigue nei territori delle regioni di cui all'articolo 2, comma 2, possono richiedere anticipazioni per il finanziamento delle relative progettazioni, a valere sulle disponibilità del fondo rotativo di cui al comma 2.
      2. Presso l'Agenzia è istituto un fondo rotativo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro, derivante dal trasferimento di un corrispondente importo di economie di spesa realizzate dal commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, sulle somme stanziate a valere sul Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.
      3. L'Agenzia provvede alla gestione del fondo rotativo secondo modalità stabilite

 

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con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.